Calendario
Data: 29/03/2024
Ora: 07:48
« Marzo 2024 »
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Utenti
Persone on-line:
admins 0 amministratori
users 0 utenti
guests 1 ospiti
 
Login





Lingua del sito:
deutsch english español français italiano português

RIFORMA DEL CONDOMINIO



NOVITA' SULLA RIFORMA DEL CONDOMINIO
(DDL definitivamente approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il 20 novembre 2012)
  • Amministratore
    Per fare l'amministratore e' necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Niente registro (previsto dallla disciplina transitoria) ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale).
    La durata in carica dell'amministratore passa da uno a due anni. La revoca dell'amministratore puo' essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalita' previste dal regolamento di condominio. Sono inoltre elencati nel dettaglio i casi in cui condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare eventuali violazioni e revocare il mandato all'amministratore (quale, ad esempio, la mancata apertura o la mancata utilizzazione del conto corrente condominiale)
  • Animali
    L'articolo 16 del disegno di legge stabilisce espressamente che "Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d'uso delle unita' di proprieta' esclusiva ne' vietare di possedere o detenere animali da compagnia".
  • Assicurazione amministratore
    L'amministratore, all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilita' civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
  • Conto corrente condominiale obbligatorio
    Secondo il comma 7 dell'articolo 1129 (modificato dall'articolo 9 del disegno di legge) l'amministratore e' obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonche' quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino puo' accedervi per prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
  • Destinazioni d'uso e sostituzione parti comuni
    Il nuovo articolo 1117-ter (introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge) prevede che in caso di attivita' che incidano negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l'amministratore o i condomini, anche singolarmente, possano diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
  • Riscaldamento e impianti comuni
    E' prevista la possibilita' per il condomino di rinunciare all'utilizzo delle parti comuni, come l'impianto di riscaldamento e di condizionamento, qualora dalla sua rinuncia non derivino notevoli squilibri di funzionamento ne' aggravi di spesa per gli altri condomini.
  • Sito internet
    Su richiesta dell'assemblea l'amministratore e' tenuto ad attivare un sito internet del condominio (aggiornato mensilmente salvo diversa previsione dell'assemblea), ad accesso individuale protetto da una parola chiave, che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito internet sono poste a carico dei condomini.
  • Tabelle millesimali
    Il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e' espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
    1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
    2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unita' immobiliari, e' alterato per piu' di un quinto il valore proporzionale dell'unita' immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo e' sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
    Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, puo' essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
  • Videosorveglianza
    Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.

print